Cosa una batteria LMT non deve portare a febbraio 2027
12 dei 71 campi dati dell'Allegato XIII non vanno compilati né mostrati per una batteria LMT il 18 febbraio 2027. Alcuni sono ripetizioni di un campo già richiesto prima nell'elenco. Due riguardano solo i veicoli elettrici: la soglia di esaurimento e lo stato dell'energia certificata. Gli altri aspettano un atto delegato o di esecuzione, oppure una data di conformità successiva: la dichiarazione e l'etichetta dell'impronta di carbonio, e la relazione sull'approvvigionamento responsabile, che l'articolo 48, paragrafo 1 rinvia ad agosto 2027. La ragione su ogni riga qui sotto è nelle parole della Commissione, non nelle nostre.
La ragione su ogni riga è quella della Commissione
Alcuni sono ripetizioni di un campo dati già richiesto prima nell'elenco. Due riguardano soltanto i veicoli elettrici. Gli altri aspettano un atto delegato o di esecuzione, oppure una data di conformità successiva.
Ogni riga ha un indirizzo: il numero di riferimento nella prima colonna è la numerazione della Commissione, e /data-points/not-required#dp-16 apre questa pagina sul 1 campo dati 16.
59 campi dati, una data, e in mezzo i tempi di consegna
Raccoglierli è un progetto, e corre contro una data che non si sposta. La pagina della scadenza percorre la catena normativa articolo per articolo, e quanto costa portarsi dietro questo elenco è pubblicato invece che quotato.
I numeri, i nomi dei campi dati e la colonna dell'applicabilità vengono dalla guida della Commissione europea Digital Batteries Passport, data points by category, versione 2.0 del 15 August 2026, European Commission, DG GROW, © European Union, 2026, riusata secondo CC BY 4.0 (pagina della Commissione). Modifiche apportate: le righe sono raggruppate per punto dell'Allegato XIII, le colonne dei veicoli elettrici e delle batterie industriali sono omesse, ed è aggiunto il livello di accesso; questa versione sostituisce la 1.0 of 28 July 2026, che è ancora citata altrove. Quel documento dichiara di non essere la posizione ufficiale della Commissione, di non fare testo, e che la Commissione europea non risponde di nessuna conseguenza derivante dal riuso di questa pubblicazione; è fornito senza garanzie, come stabilisce la sua stessa nota di licenza. Il riuso qui non implica che la Commissione avalli questa pagina. I riferimenti normativi sono al Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato del 31 luglio 2025, CELEX 02023R1542, la versione che la guida stessa cita; i livelli di accesso sono quelli dell'articolo 77, paragrafo 2. Ultimo controllo 18 agosto 2026. Questa pagina è un riferimento al testo normativo, non un parere legale.