Stele Passport
Passaporti batteria per la mobilità elettrica leggera
Allegato XIII, punto 2 · Riservato

Cosa possono leggere riparatori, ricondizionatori e riciclatori

Il punto 2 dell'Allegato XIII è la parte che rende una batteria riparabile, e sono 5 campi dati, tutti e 5 dovuti dal 18 febbraio 2027: la composizione dettagliata di catodo, anodo ed elettrolita, i part number dei componenti, dove procurarsi i ricambi, le misure di sicurezza, e le informazioni sullo smontaggio, che l'allegato stesso scompone in sei voci fino agli attrezzi necessari e agli avvertimenti dove una parte si può danneggiare. Non si apre con una scansione. L'articolo 77, paragrafo 2 lega l'accesso a uno SCOPO e non a una qualifica, e gli scopi che elenca sono lo smontaggio, la sicurezza durante lo smontaggio, e la composizione dettagliata.

Campi dati a questo livello5sui 71 dell'Allegato XIII
Si applicano a una batteria LMT55 obbligatori, gli altri condizionati o facoltativi
Non richiesti a febbraio 20270ripetizioni, voci dei veicoli elettrici, e formati ancora da specificare
Allegato XIII, punto 2

Informazioni sul modello per riparatori, ricondizionatori e riciclatori

I campi dati che rendono riparabile una batteria. L’articolo 77, paragrafo 2 lega l’accesso a una finalità, non a una qualifica, e indica smontaggio, sicurezza durante lo smontaggio e composizione dettagliata.

Chi può leggerlo · Riservato

Organismi notificati, autorità di vigilanza del mercato e Commissione, oltre a riparatori, ricondizionatori, operatori di seconda vita e riciclatori.

Art. 77(2)(b) and (c)

5 campi dati5 si applicano a una batteria LMT
Rif.Campo datiFonte normativaPer una batteria LMT
45Detailed composition, including materials used in the cathode, anode and electrolyteAnnex XIII 2 (a)Obbligatorio
46Part numbers for componentsAnnex XIII 2 (b)Obbligatorio
47Contact details of sources for replacement sparesAnnex XIII 2 (b)Obbligatorio
48Dismantling information, including at least:
  • exploded diagrams of the battery system/pack showing the location of battery cells
  • disassembly sequences
  • type and number of fastening techniques to be unlocked
  • tools required for disassembly
  • warnings if risk of damaging parts exist
  • amount of cells used and layout
Annex XIII 2 (c)Obbligatorio
49Safety measuresAnnex XIII 2 (d)Obbligatorio

Ogni riga ha un indirizzo: il numero di riferimento nella prima colonna è la numerazione della Commissione, e /data-points/repairers#dp-45 apre questa pagina sul 1 campo dati 45.

Da notare

Dove l'articolo e l'allegato non dicono la stessa cosa

Si vede solo mettendo l'articolo 77, paragrafo 2 accanto ai titoli dell'Allegato XIII. Non è risolto dall'atto di esecuzione previsto dall'articolo 77, paragrafo 9, che era atteso per il 18 agosto 2026 e non è stato adottato.

Il punto 2 ha due destinatari diversi a seconda di dove lo si legge

L'articolo 77, paragrafo 2, lettera b) dà agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione l'accesso ai «punti 2 e 3 dell'allegato XIII». Il titolo del punto 2 nell'allegato nomina però solo le persone con un interesse legittimo e la Commissione. A leggerlo alla lettera, il titolo dell'allegato non ammette le autorità che l'articolo ha appena ammesso.

L'articolo è la disposizione che dispone, quindi chi lo segue sta su terreno solido. Vale la pena saperlo prima che qualcuno, durante un audit, punti il dito sul titolo dell'allegato.

Cosa farsene dell'elenco

59 campi dati, una data, e in mezzo i tempi di consegna

Raccoglierli è un progetto, e corre contro una data che non si sposta. La pagina della scadenza percorre la catena normativa articolo per articolo, e quanto costa portarsi dietro questo elenco è pubblicato invece che quotato.

I numeri, i nomi dei campi dati e la colonna dell'applicabilità vengono dalla guida della Commissione europea Digital Batteries Passport, data points by category, versione 2.0 del 15 August 2026, European Commission, DG GROW, © European Union, 2026, riusata secondo CC BY 4.0 (pagina della Commissione). Modifiche apportate: le righe sono raggruppate per punto dell'Allegato XIII, le colonne dei veicoli elettrici e delle batterie industriali sono omesse, ed è aggiunto il livello di accesso; questa versione sostituisce la 1.0 of 28 July 2026, che è ancora citata altrove. Quel documento dichiara di non essere la posizione ufficiale della Commissione, di non fare testo, e che la Commissione europea non risponde di nessuna conseguenza derivante dal riuso di questa pubblicazione; è fornito senza garanzie, come stabilisce la sua stessa nota di licenza. Il riuso qui non implica che la Commissione avalli questa pagina. I riferimenti normativi sono al Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato del 31 luglio 2025, CELEX 02023R1542, la versione che la guida stessa cita; i livelli di accesso sono quelli dell'articolo 77, paragrafo 2. Ultimo controllo 18 agosto 2026. Questa pagina è un riferimento al testo normativo, non un parere legale.