Cosa va registrato su ogni singola batteria
Il punto 4 dell'Allegato XIII è quello che fa del passaporto un registro invece di una scheda tecnica: 20 dei suoi 21 campi dati si applicano a una batteria LMT dal 18 febbraio 2027, e quasi nessuno si può scrivere finché la batteria non è stata usata. Decadimento della capacità, decadimento della potenza, resistenza interna e il suo aumento, efficienza energetica di andata e ritorno, numero di cicli di carica e scarica, eventi negativi come gli incidenti, le condizioni operative che ha visto, e la sua condizione: originale, riadattata, riutilizzata, ricondizionata o rifiuto. L'accesso sta all'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), le persone con un interesse legittimo, che è proprio il livello che l'atto di esecuzione previsto dall'articolo 77, paragrafo 9 doveva definire.
Dati della singola batteria, non del modello
La maggior parte si può registrare solo dopo che la batteria è stata usata. È il punto che trasforma il passaporto da scheda tecnica a registro.
Persone con un interesse legittimo e agenti dell’acquirente per l’accesso ai mercati dell’energia.
Art. 77(2)(c)
Ogni riga ha un indirizzo: il numero di riferimento nella prima colonna è la numerazione della Commissione, e /data-points/individual-battery#dp-51 apre questa pagina sul 1 campo dati 51.
59 campi dati, una data, e in mezzo i tempi di consegna
Raccoglierli è un progetto, e corre contro una data che non si sposta. La pagina della scadenza percorre la catena normativa articolo per articolo, e quanto costa portarsi dietro questo elenco è pubblicato invece che quotato.
I numeri, i nomi dei campi dati e la colonna dell'applicabilità vengono dalla guida della Commissione europea Digital Batteries Passport, data points by category, versione 2.0 del 15 August 2026, European Commission, DG GROW, © European Union, 2026, riusata secondo CC BY 4.0 (pagina della Commissione). Modifiche apportate: le righe sono raggruppate per punto dell'Allegato XIII, le colonne dei veicoli elettrici e delle batterie industriali sono omesse, ed è aggiunto il livello di accesso; questa versione sostituisce la 1.0 of 28 July 2026, che è ancora citata altrove. Quel documento dichiara di non essere la posizione ufficiale della Commissione, di non fare testo, e che la Commissione europea non risponde di nessuna conseguenza derivante dal riuso di questa pubblicazione; è fornito senza garanzie, come stabilisce la sua stessa nota di licenza. Il riuso qui non implica che la Commissione avalli questa pagina. I riferimenti normativi sono al Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato del 31 luglio 2025, CELEX 02023R1542, la versione che la guida stessa cita; i livelli di accesso sono quelli dell'articolo 77, paragrafo 2. Ultimo controllo 18 agosto 2026. Questa pagina è un riferimento al testo normativo, non un parere legale.